AVVISO ESITO DI GARA
Si rende noto che la procedura aperta per l’affidamento dei  “Lavori di Adeguamento della struttura Ospedaliera San Giovanni di Dio di Agrigento all’aggiornamento della Regola Tecnica di Prevenzione incendi ai sensi del D.M. 19 marzo 2015 – CIG B49CEAA062 – CUP C42C16000150002”  – con deliberazione n. 340 del 20.02.2025 è stata approvato la proposta di aggiudicazione in favore della ditta RTI OCEANIA RESTAURI SRL ELECTRIC SYSTEM SRL. con sede legale in Partinico (Pa) via XXV Aprile n. 62 con il ribasso del 31,8300%.
Ditte partecipanti n. 113.
24.02.2025
Adeguamento della struttura Ospedaliera San Giovanni di Dio di Agrigento all’aggiornamento della Regola Tecnica di Prevenzione incendi ai sensi del D.M. 19 marzo 2015
Si comunica che il numero di gara relativo alla presente procedura aperta è il seguente: GARA N. 4904226.
Per poter accedere alla gara occorre collegarsi al sito: http://www.acquistinretepa.it e seguire il seguente percorso: entrare nella sezione VENDI, Altri bandi e digitare all’interno dei filtri il numero della gara.
Si specifica che per partecipare alla gara non è necessario essere iscritti al MEPA
CHIARIMENTI:
Ditta 001Â
Con la presente si chiede se è possibile partecipare comprendo l’importo dell’intero appalto per la categoria prevalente OG1 e dichiarare il subappalto al 100% della categoria scorporabile OG11. Grazie
Risposta 001
Come deliberato con deliberazione del D.G. n.1005 del 26/11/2024, questa Amministrazione ha stabilito che la categoria OG11 può essere subappaltata nella misura massima del 30%, al fine di assicurare che la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle lavorazioni previste venga eseguita dall’aggiudicatario, anche in ragione della specificità delle lavorazioni e dei luoghi oggetto dell’appalto. Non è consentita, pertanto, la partecipazione alla gara, subappaltando il 100% della categoria OG11.
Ditta 002
Spett.le Stazione Appaltante,
con la presente per chiedere se è possibile assolvere al pagamento dell’imposta di bollo dal valore di 16 € con l’applicazione della marca debitamente annullata.
In attesa di un vostro gentile riscontro
Cordiali saluti
Risposta 002
Come indicato nel paragrafo 15.1 del Disciplinare di gara, la domanda di partecipazione relativa alla partecipazione ad una procedura aperta deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Trattandosi di procedura telematica, il pagamento dell’imposta di bollo deve essere assolto in via telematica. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 potrĂ essere effettuato tramite il modello di versamento “F24 – versamenti con elementi identificativi”, ovvero tramite il servizio @e.bollo dell’Agenzia delle Entrate. Ai fini dell’assolvimento del versamento dell’imposta in oggetto, qualora il concorrente utilizzi il pagamento tramite modello F24, occorrerĂ indicare il codice tributo 1552 e l’anno di riferimento “2025”. Per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell’atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente dovrĂ allegare la ricevuta del pagamento elettronico effettuato ovvero del bonifico bancario.
Ditta 003
In merito alla compilazione del DGUE, come richiesto dal bando di gara, si è proceduto all’importazione del FILE request presente sul MEPA, dove risultano giĂ compilate tutti dati di riferimento della stazione appaltante, dell’oggetto di gara e del RUP. Procedendo nella compilazione risulta impossibile compilare la Parte IV D relativo al possesso della certificazione di qualitĂ aziendale.
Risposta 003
Per problematiche di tipo tecnico si invitano i partecipanti alla gara a contattare il Gestore del Sistema telematico.
Ditta 004
Spett.le SA
si chiede di sapere se è possibile pagare l’imposta di bollo con la marca da bollo annullata in alternativa al F24?
Qualora non fosse possibile ottemperare con la marca da bollo, vogliate indicarci le istruzioni per compilare F24.
Risposta 004
Come indicato nel paragrafo 15.1 del Disciplinare di gara, la domanda di partecipazione relativa alla partecipazione ad una procedura aperta deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Trattandosi di procedura telematica, il pagamento dell’imposta di bollo deve essere assolto in via telematica. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 potrĂ essere effettuato tramite il modello di versamento “F24 – versamenti con elementi identificativi”, ovvero tramite il servizio @e.bollo dell’Agenzia delle Entrate. Ai fini dell’assolvimento del versamento dell’imposta in oggetto, qualora il concorrente utilizzi il pagamento tramite modello F24, occorrerĂ indicare il codice tributo 1552 e l’anno di riferimento “2025”. Per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell’atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente dovrĂ allegare la ricevuta del pagamento elettronico effettuato ovvero del bonifico bancario.
Ditta 005
Buongiorno. In riferimento ai lavori in oggetto, la scrivente è in possesso di attestazione SOA per la categoria OG1 classifica IV-BIS e per la categoria OG11 classifica II. Si chiede se è possibile partecipare in forma singola, subappaltando la categoria OG11 per la differenza dell’importo da eseguire (€ 1.031.964,40) e l’importo che può eseguire per la classifica posseduta ( € 619.200,00), quindi per € 412.764,40.
In attesa di Vs. riscontro, porgiamo distinti saluti.
Risposta 005
Come deliberato con deliberazione del D.G. n.1005 del 26/11/2024, questa Amministrazione ha stabilito che la categoria OG11 può essere subappaltata nella misura massima del 30%, al fine di assicurare che la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle lavorazioni previste venga eseguita dall’aggiudicatario, anche in ragione della specificità delle lavorazioni e dei luoghi oggetto dell’appalto. Considerato che l’importo di € 412.764,40 supera il 30% della Categoria OG11, non è possibile la partecipazione in forma singola.
Ditta 006
Buongiorno, è possibile partecipare alla gara con la sola categoria OG1 che copre l’intero importo e scorporando al 100% la categoria OG11 (subappalto qualificante). Grazie
Risposta 006
Come deliberato con deliberazione del D.G. n.1005 del 26/11/2024, questa Amministrazione ha stabilito che la categoria OG11 può essere subappaltata nella misura massima del 30%, al fine di assicurare che la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle lavorazioni previste venga eseguita dall’aggiudicatario, anche in ragione della specificità delle lavorazioni e dei luoghi oggetto dell’appalto. Non è consentita, pertanto, la partecipazione alla gara, subappaltando il 100% della categoria OG11.
Ditta 007
Buongiorno, con la presente chiediamo se l’imprese essendo in possesso della categoria prevalente OG1 CLASSIFICA IV e della categoria scorporabile OG11 CLASSIFICA II , puo’ subappaltare la restante parte delle categorie OS7 e OS6 ad impresa qualificata
Cordiali saluti
Risposta 007
Come deliberato con deliberazione del D.G. n.1005 del 26/11/2024, questa Amministrazione ha stabilito che la categoria OG11 può essere subappaltata nella misura massima del 30%, al fine di assicurare che la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle lavorazioni previste venga eseguita dall’aggiudicatario, anche in ragione della specificità delle lavorazioni e dei luoghi oggetto dell’appalto. Non è consentita, pertanto, la partecipazione alla gara, subappaltando le categorie OS7 e OS6.
Ditta 008
La sottoscritta volendo partecipare alla procedura in ATI con altre due imprese, di cui la scrivente in possesso della OG1 III BIS, una mandante in possesso della OG1 III, e un’altra mandante in possesso della OG11 II, OS28 III e OS30 III, pone il seguente quesito:
avendo nella propria compagine associativa la OG11 II, OS28 III e OS30 III è possibile partecipare suddividendo la categoria OG11 III nelle varie sottocategorie impiantistiche (OS28, OS3 e OS30) al fine di poter sfruttare al pieno le capacitĂ della propria SOA per le categorie impiantistiche senza dover aggiungere un’ulteriore associata?
Risposta 008
La partecipazione alla gara non è possibile, se non in presenza di una associata che copra la parte di OG11 mancante.
Il Regolamento D.P.R. n.207/2010 definisce che la categoria “OG11: IMPIANTI TECNOLOGICI – riguarda, nei limiti specificati all’articolo 79, comma 16, la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30.” Per considerare un lavoro in categoria OG11 è necessario che sia congiuntamente composto dalle tre categorie di opere specializzate individuate nella declaratoria e che tali lavorazioni specialistiche raggiungano un’incidenza minima rispetto all’importo complessivo dell’opera.
Il parere n.59 del 22/04/2015 dell’ANAC, inoltre, recita: “Chi possiede la OG11 sa eseguire in modo coordinato e interconnesso le lavorazioni di OS3, OS28 e OS30 e, quindi, a maggior ragione può eseguire le lavorazioni in modo separato e distinto e non coordinato; viceversa, l’impresa qualificata in OS3, OS28 e OS30 non dimostra, sol perché in possesso delle tre qualificazioni, di saper eseguire tali lavorazioni in modo coordinato e interconnesso funzionalmente. In altri termini, OS3 + OS28 + OS30 non è uguale a OG11”.
Pertanto, il possesso da parte della Ditta 008 della qualificazione nelle categorie OS28 III e OS30 III non consente di supplire la carenza del possesso del requisito della categoria generale OG 11, classifica III di qualificazione, così come richiesto dal bando di gara.
Richiesta 009
Con la presente si chiede ai fini della partecipazione della gara di cui in oggetto, se la categoria scorporabile/subappaltabile OG11 può essere data in subappalto alla ditta con la qualificazione obbligatoria nella misura del 100%, essendo la ditta in possesso della categoria prevalente OG1 classifica IV-BIS. Nell’attesa di una Vs. comunicazione si porgono Cordiali saluti.
Risposta 009
Relativamente al quesito si dichiara che il disciplinare di gara che nel richiamare la delibera di autorizzazione a contrarre 1005 del 26/11/2024 prevede per la categoria OG11 il subappalto nei limiti del 30% dell’importo della categoria stessa pertanto non è consentita la partecipazione alla gara subappaltando il 100% della categoria OG11.
Richiesta 010
CON LA PRESENTE SONO A CHIEDERE SE POSSIAMO PARTECIPARE SUBAPPALTANTO LA CATEGORIA OG11Â AL 100% AD IMPRESA QUALIFICATA COPRENDO L’INTERO IMPORTO CON LA CATEGORIA PREVALENTE
Risposta 010
Relativamente al quesito si dichiara che il disciplinare di gara che nel richiamare la delibera di autorizzazione a contrarre 1005 del 26/11/2024 prevede per la categoria OG11 il subappalto nei limiti del 30% dell’importo della categoria stessa pertanto non è consentita la partecipazione alla gara subappaltando il 100% della categoria OG11.
Attached Files:
- Avviso di gara
- 1_Bando Antincendio Agrigento
- 1_Bando Antincendio Agrigento.pdf
- 2_Disciplinare antincendio Procedura Aperta.pdf
- DOCUMENTI DI GARA
- 08_Delibera n.1005_26_11_2024_ Autorizzazione Contrarre
- 03_ Patto_Integrita
- 04_Dichiarazione flussi finanziari
- 05_Informativa Privacy
- 06_modello_dichiarazione_manodopera_sicurezza
- 07_DUVRI Antincendio PO_AG
- 2_Disciplinare antincendio Procedura Aperta
- Avviso esito
- Del.340_ApprovPropAggiudicazione
- DELIB. 340 del 20.02.2025
- DELIB. 1861 del 16.09.2025