Art. 31. (comma così sostituito dall’art. 27 del d.lgs. n. 97 del 2016). Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attivitĂ dell’amministrazione.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchĂ© tutti i rilievi ancorchĂ© non recepiti della Corte dei conti riguardanti l’organizzazione e l’attivitĂ delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.