Art. 31. (comma così sostituito dall’art. 27 del d.lgs. n. 97 del 2016). Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Collegio Sindacale e Relazioni ai Bilanci preventivi
Attached Files:
- Verbale-Collegio-Sindacale-bilancio-consuntivo-2022 (1)
- VERBALE-DEL-COLLEGIO-SINDACALE-DI-APPROVAZIONE-BILANCIO-2024 (1)
- VERBALE-N°24-DEL-COLLEGIO-SINDACALE-SU-BILANCIO-CONSUNTIVO-2020
- DELIBERA-APPROVAZIONE-BILANCIO-DI-PREVISIONE-2023
- RELAZIONE-DEL-COLLEGIO-SINDACALE-AL-BILANCIO-CONSUNTIVO-2023 (1)
- RELAZIONE-DEL-COLLEGIO-SINDACALE-AL-BILANCIO-CONSUNTIVO-2023
- VERBALE-3-DEL-COLLEGIO-SINDACALE-DEL-20_01_2026 (1)