Procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023, con il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento dei “Lavori per la realizzazione del reparto di Emodialisi e Nefrologia del P.O. San Giovanni di Dio di Agrigento” –
Con Delibera n. 1129 del 03.06.2025 si è proceduto all’approvazione della proposta di aggiudicazione dei lavori indicati in oggetto
In data 14.05.2025 si è proceduto alla prosecuzione della gara giusto verbale in pari data
COMUNICAZIONE PROSECUZIONE GARA
SI comunica che in data 14.05.2025 dalle ore 10:00 proseguiranno le operazioni di gara con l’apertura delle buste amministrative.
Si comunica che in data 08.05.2025 si è proceduto all’apertura della gara di cui in oggetto le cui risultanze sono riportate nel verbale n. 1 del 08.05.2025
COMUNICAZIONE APERTURA GARA
SI comunica che in data 08.05.2025 dalle ore 11:00 si procederà all’espletamento della gara in oggetto.
Il RUP: geom. Giuseppe Biancucci
AVVISO PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTA
In riferimento alla procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 71 del D .Lgs. 36/2023, con il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento dei “Lavori per la realizzazione del reparto di Emodialisi e Nefrologia del P.O. San Giovanni di Dio di Agrigento”, si comunica che, al fine di poter dare riscontro alle numerose richieste di chiarimenti pervenute, la scadenza per la presentazione delle offerte, fissata per il giorno 02/04/2025, viene prorogata a giorno 06/05/2025.
Le Ditte interessate potranno richiedere informazioni presso il Servizio Tecnico dell’ASP di Agrigento – Tel. 0922/442155 ovvero consultare il sito internet dell’Azienda: www.aspag.it.
Il RUP geom. Giuseppe Biancucci
CUP: C42C22000770002 CIG: B5B2B3B611 GARA n. 5096059
Gli elaborati progettuali dell’intervento sono disponibili all’indirizzo U.R.L.: http://tinyurl.com/kbu2m55j
CHIARIMENTI DITTE
DITTA 001
QUESITO:
Essendo in possesso della cat OG1 III BIS chiedo se è possibile partecipare in ATI per la cat. OS30 e subappaltare le cat. OS28 e OS3 al 100%?
Per ricoprire l’intero importo dei lavori, oltre l’ATI mi occorre chiedere avvalimento per cat.OG1? La cat. OS30 è subappaltabile al 100%?
RISPOSTA:
Come da deliberazione del Direttore Generale n.1223 del 19.12.2024, le prestazioni relative alla categoria OS28, OS30 e OS3 possono essere subappaltate in misura non superiore al 30%, in ragione della complessità tecnica delle lavorazioni che richiedono la prestazione prevalente e diretta dell’appaltatore ai fini del complesso impiantistico, la cui qualità risulta determinante per la funzionalità del reparto ed in considerazione dell’esigenza di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro; di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ed un corretto coordinamento della sicurezza sul cantiere in fase di esecuzione. Si rimanda a Sentenza Consiglio di Stato 09/05/2024 n.4161.
DITTA 002
QUESITO:
Si chiede se partecipando con la OG1 III BIS e quindi superando l’intero importo si può subappaltare la cat. OS3 al 100%.
RISPOSTA:
Come da deliberazione del Direttore Generale n.1223 del 19.12.2024, le prestazioni relative alla categoria OS28, OS30 e OS3 possono essere subappaltate in misura non superiore al 30%, in ragione della complessità tecnica delle lavorazioni che richiedono la prestazione prevalente e diretta dell’appaltatore ai fini del complesso impiantistico, la cui qualità risulta determinante per la funzionalità del reparto ed in considerazione dell’esigenza di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro; di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ed un corretto coordinamento della sicurezza sul cantiere in fase di esecuzione. Si rimanda a Sentenza Consiglio di Stato 09/05/2024 n.4161.
DITTA 003
QUESITO:
Buonasera è possibile partecipare in ATI per cat 0S30 e in avvalimento per cat OG1 con consorzio?
RISPOSTA:
Si è possibile partecipare in ATI per cat. OS30 e in avvalimento per cat. OG1
DITTA 004
QUESITO:
I consorzi possono partecipare con il cumulo alla rinfusa?
RISPOSTA:
Rientra tra le modifiche apportate dal correttivo al codice dei contratti (d.lgs. n. 209/2024) quella riguardante l’istituto giuridico del “cumulo alla rinfusa”. Tra le novità previste dal Correttivo al Codice Appalti (D.Lgs. n. 209/2024) c’è la riscrittura dell’art.67 del D.Lgs. n. 36/2023 relativo alla qualificazione dei “Consorzi non necessari”. L’art. 67 così recita:
“I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall’allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera d):
- a) […];
- b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell’articolo 104.
DITTA 005
QUESITO:
CON LA PRESENTE, SI CHIEDE SE POSSIBILE RICORRERE AL SUBAPPALTO NECESSARIO/QUALIFICANTE PER LE CATEGORIE OS3-OS28-OS30 , COME CITATO ALL’ ex art. 12, comma 2, del D.L. 47/2014, conv, L. n. 80/2014, ESSENDO IN POSSESSO DI CATEGORIA PREVALENTE PER UN IMPORTO CHE COPRE L’ INTERO IMPORTO DELL’ APPALTO, O SE E’ NECESSARIO COSTITUIRE RTI.
NELL’ ATTESA DI UN RISCONTRO DA PARTE VOSTRA, SI PORGONO
CORDIALI SALUTI
RISPOSTA
Come da deliberazione del Direttore Generale n.1223 del 19.12.2024, le prestazioni relative alla categoria OS28, OS30 e OS3 possono essere subappaltate in misura non superiore al 30%, in ragione della complessità tecnica delle lavorazioni che richiedono la prestazione prevalente e diretta dell’appaltatore ai fini del complesso impiantistico, la cui qualità risulta determinante per la funzionalità del reparto ed in considerazione dell’esigenza di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro; di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ed un corretto coordinamento della sicurezza sul cantiere in fase di esecuzione. Si rimanda a Sentenza Consiglio di Stato 09/05/2024 n.4161.
Pertanto è necessario, per la partecipazione, costituire una RTI
DITTA 006
QUESITO:
Si chiede di pubblicare il computo metrico estimativo.
RISPOSTA:
Come indicato al punto II.1.9) del bando di gara gli elaborati progettuali dell’intervento sono disponibili all’indirizzo U.R.L.: http://tinyurl.com/kbu2m55j
DITTA 007
QUESITO:
In merito la relativa procedura, tale impresa si domandava se con Cat. OG1 Class. IV e OG11 Class. II e quindi comprendo l’intero importo dei lavori con categoria prevalente con l’incremento del 20% è possibile partecipare in forma singola? Dichiarando di subappaltare il 30% come indicato nel disciplinare per la categoria OS30 Class. III.
RISPOSTA:
Sì, è possibile partecipare.
DITTA 008
QUESITO:
Buongiorno, volendo partecipare alla gara di cui in oggetto, si chiede se la nostra impresa, essendo in possesso di attestazione SOA per le categorie OG1 III BIS, OG11 II, OS3 III BIS, OS30 I, può coprire i requisiti richiesti per la categoria OS30 in parte con la qualifica OS30 I e in parte con la qualifica OG11 II, mentre per i lavori in OS28 con la categoria OG11 II, il tutto usufruendo dell’incremento del 20%.
RISPOSTA:
Sì, è possibile partecipare.
DITTA 009
QUESITO:
Con la presente si pone il seguente quesito per la partecipazione:
l’impresa è in possesso di attestazione SOA di categoria OG1 CL III per un importo incrementato di un quinto pari ad € 1.239,600,00 (coprendo cosi l’importo della categoria og1, os28 e os3). È possibile parteciparvi dichiarando la volontà di subappaltare interamente al 100 % le lavorazioni delle categorie OS3 e OS28 (subappalto qualificante)?.
RISPOSTA:
Come da deliberazione del Direttore Generale n.1223 del 19.12.2024, le prestazioni relative alla categoria OS28, OS30 e OS3 possono essere subappaltate in misura non superiore al 30%, in ragione della complessità tecnica delle lavorazioni che richiedono la prestazione prevalente e diretta dell’appaltatore ai fini del complesso impiantistico, la cui qualità risulta determinante per la funzionalità del reparto ed in considerazione dell’esigenza di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro; di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ed un corretto coordinamento della sicurezza sul cantiere in fase di esecuzione. Si rimanda a Sentenza Consiglio di Stato 09/05/2024 n.4161.
DITTA 010
QUESITO:
Buonasera con la presente si richiede il progetto della procedura aperta per la realizzazione del reparto di emodialisi e nefrologia del P.O. San Giovanni di Dio di Agrigento.
RISPOSTA:
Come indicato al punto II.1.9) del bando di gara gli elaborati progettuali dell’intervento sono disponibili all’indirizzo U.R.L.: http://tinyurl.com/kbu2m55j
DITTA 011
QUESITO:
Con la presente, si richiede un chiarimento in merito alla possibilità di partecipare alla procedura essendo in possesso delle categorie OG1 IV-BIS e OG11 II, subappaltando ad impresa qualificata la quota della categoria OS30 che non riusciamo a ricoprire con la nostra qualificazione. (cioè l’importo di € 37.997,77).
RISPOSTA:
Come da deliberazione del Direttore Generale n.1223 del 19.12.2024, le prestazioni relative alla categoria OS28, OS30 e OS3 possono essere subappaltate in misura non superiore al 30%, in ragione della complessità tecnica delle lavorazioni che richiedono la prestazione prevalente e diretta dell’appaltatore ai fini del complesso impiantistico, la cui qualità risulta determinante per la funzionalità del reparto ed in considerazione dell’esigenza di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro; di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ed un corretto coordinamento della sicurezza sul cantiere in fase di esecuzione. Si rimanda a Sentenza Consiglio di Stato 09/05/2024 n.4161.
DITTA 012
QUESITO:
Salve, con la presente chiediamo chiarimento essendo operatore in possesso di attestazione SOA OG1 III-BIS, OS28 I, OS30 III, chiediamo pertanto se è possibile partecipare ed essere ammessi dichiarando subappalto qualificante per la categoria OS3 (OS3 100%), inglobando l’importo nella prevalente OG1 III-Bis ed essere ammessi alla procedura.
RISPOSTA:
Come da deliberazione del Direttore Generale n.1223 del 19.12.2024, le prestazioni relative alla categoria OS28, OS30 e OS3 possono essere subappaltate in misura non superiore al 30%, in ragione della complessità tecnica delle lavorazioni che richiedono la prestazione prevalente e diretta dell’appaltatore ai fini del complesso impiantistico, la cui qualità risulta determinante per la funzionalità del reparto ed in considerazione dell’esigenza di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro; di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ed un corretto coordinamento della sicurezza sul cantiere in fase di esecuzione. Si rimanda a Sentenza Consiglio di Stato 09/05/2024 n.4161.
DITTA 013
QUESITO:
Buongiorno, la nostra impresa parteciperà alla procedura di gara in RTI, la sottoscritta in qualità di impresa Capogruppo per la cat.OG1 mentre l’ impresa mandante eseguirà le opere nelle categorie impiantistiche OS30-OS28-OS3.
Nel disciplinare viene indicato quanto segue:
“Ai sensi dell’art.11, comma 2, del d.lgs. n.36/2023, il contratto collettivo applicato al personale impiegato nel presente appalto è il Contratto Collettivo Nazionale Cod. CNEL F012 – CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative. L’operatore economico può indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante in riferimento all’art. 11 comma 3 del d.lgs. 36/2023.
Ai sensi dell’art.5 dell’Allegato I.01 al D.lgs. 36/2023, per consentire alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di verificare la congruità dell’offerta ai sensi dell’articolo 110, gli operatori economici trasmettono, in sede di presentazione dell’offerta, la dichiarazione di equivalenza di cui all’articolo 11, comma 4, redatta ai sensi dell’art.4 dell’Allegato I.01 al D.lgs. 36/2023. Prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione, la stazione appaltante o l’ente concedente verifica la dichiarazione di equivalenza presentata dall’operatore economico individuato.”
La nostra impresa, svolgendo attività edili, applica ai propri dipendenti il CCNL Edile mentre l’impresa mandante che svolge un’attività esclusivamente impiantistica applica CCNL Metalmeccanico industria, avente codice CNEL C011.
Quest’ultimo CCNL indicato è un contratto leader, così come quello edile, chiediamo quindi se la Vs. S.A. reputi il presente contratto affine, allo scopo di rispettare quanto richiesto, esclusivamente per le categorie impiantistiche OS30-OS28-OS3 senza la necessità di allegare quindi una dichiarazione di equivalenza.
Chiediamo infine se il requisito della Cat. Soa OS3 possa essere soddisfatto mediante Cat. SOA OG11. Ringraziamo anticipatamente per il cortese riscontro.
RISPOSTA:
Con la presente si ribadisce quanto indicato nell’art. 3.2 del disciplinare di gara:
- In base a quanto previsto dal D.lgs. n.36/2023, l’articolo 11, comma 2, consente di applicare un contratto collettivo diverso da quello previsto dal disciplinare (CCNL Edile, Cod. CNEL F012), a condizione che garantisca le stesse tutele ai lavoratori. Ai sensi dell’art.5 dell’Allegato I.01 al D.lgs. 36/2023, per consentire alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di verificare la congruità dell’offerta ai sensi dell’articolo 110, gli operatori economici trasmettono, in sede di presentazione dell’offerta, la dichiarazione di equivalenza di cui all’articolo 11, comma 4, redatta ai sensi dell’art.4 dell’Allegato I.01 al D.lgs. 36/2023. Prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione, la stazione appaltante o l’ente concedente verifica la dichiarazione di equivalenza presentata dall’operatore economico individuato.”
- Relativamente al secondo quesito, la teoria dell’assorbenza stabilisce che un soggetto qualificato nella categoria OG11 (Impianti Tecnologici) sia anche abilitato ad eseguire le singole lavorazioni speciali in cui questa categoria generale può essere scomposta, purché l’importo della classifica posseduta sia sufficiente a coprire la somma degli importi delle categorie di opere specializzate poste a base di gara.
DITTA 014
QUESITO:
La sottoscritta Impresa CHIEDE se è possibile partecipare in ATI DI TIPO MISTO e precisamente di partecipare come Capogruppo Mandataria per la categ. OG1 ed allo stesso tempo come Cooptata per la Categoria OG11 Terza con impresa in possesso di iscrizione; o deve essere iscritta per le categorie OS3 Prima, OS28 Prima ed OS30 Terza ed essere inserita come cooptata in riferimento alle Tre categorie?
RISPOSTA:
Ai sensi dell’ Articolo 30. (Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti) comma 4 dell’All.II.12 “Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno a essa affidati”. Si precisa che le categorie scorporabili previste nel bando sono OS28 I – OS30 III – OS3 I e non OG 11.
DITTA 015
QUESITO:
Salve, in merito all’assolvimento per l’imposta di bollo possiamo utilizzare il Mod. F24 ELIDE o in alternativa acquistare la marca da bollo e allegarla con la relativa Dichiarazione in formato pdf?.
RISPOSTA:
Secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, dell’allegato I.4 al Codice e del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, prot. n.240013/2023, la domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell’Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell’atto a cui si riferisce il pagamento.
DITTA 016
QUESITO:
Spett.le Ente, con la presente si chiede se il pagamento dell’imposta di bollo possa essere assolto mediante apposizione della marca da bollo debitamente annullata.
Inoltre, si chiede se sia possibile presentare un DGUE aggiornato al D.Lgs 36/2023, in quanto il Dgue formato xml caricato sul portale non consente di inserire il subappalto delle categorie scorporabili (mancano i codici CPV). Restando in attesa di un riscontro, si porgono distinti saluti
RISPOSTA:
Secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, dell’allegato I.4 al Codice e del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, prot. n.240013/2023, la domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell’Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell’atto a cui si riferisce il pagamento.
DGUE
Per la presentazione del DGUE occorre fare riferimento a quello messo a disposizione sulla piattaforma www.acquistinretepa.it.
DITTA 017
QUESITO
Salve, concorrerò alla procedura di appalto in ATI verticale costituenda con impresa in possesso di OG11 III ci accorgiamo che, sviluppando le quote, la categoria degli impianti (che ingloba la OS28, OS30, OS3), copre una percentuale maggiore rispetto a quella che copre la categoria prevalente OG1.
Mi sorge il seguente dubbio: è possibile sostituire le categorie OS28, OS30, OS3-con la OG11 ? (COME PREVISTO DALLA LEGGE?)
RISPOSTA
Relativamente al quesito, la teoria dell’assorbenza stabilisce che un soggetto qualificato nella categoria OG11 (Impianti Tecnologici) sia anche abilitato ad eseguire le singole lavorazioni speciali in cui questa categoria generale può essere scomposta, purché l’importo della classifica posseduta sia sufficiente a coprire la somma degli importi delle categorie di opere specializzate poste a base di gara
DITTA 018
QUESITO:
Spett.le Ente, con la presente si segnala che il paragrafo relativo al soccorso istruttorio prevede quanto segue:
– non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa indicazione delle modalità con le quali l’operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al paragrafo 5 del presente disciplinare.
Si chiede cortesemente di specificare a cosa si riferisce, in quanto l’Art. 5 del Disciplinare fa riferimento ai requisiti di ordine generale.
RISPOSTA:
l’Art. 5 del Disciplinare fa riferimento a tutti i “Requisiti di partecipazione e altre cause di esclusione”.
DITTA 019
QUESITO:
In riferimento alla tabella di qualificazione SOA si chiede quanto segue:
– si chiede conferma se la nostra qualificazione in OG11 II e OS30 I copre la categoria OS30 III ?
– le categorie OS28 e OS3 possono essere coperte da avvalimento di categoria OS30 o di OG11 ?
RISPOSTA:
Punto 1) Sì, è possibile partecipare.
Punto 2) Possono essere coperte da avvalimento esclusivamente con OG11
DITTA 020
QUESITO:
Con la presente si richiede quanto segue:
Essendo in possesso delle categorie OG11 classifica III – OS28 classifica II e OS30 classifica IV, è possibile realizzare le lavorazioni in categoria OS3 previste dal bando?
RISPOSTA:
Sì, è possibile.
DITTA 021
QUESITO:
Con la presente si pone il seguente quesito per la partecipazione già fatto in data 07/03/2025 e con nessun riscontro: L’impresa è in possesso di attestazione SOA di categoria OG1 CL III per un importo incrementato di un quinto pari ad €. 1.239,600,00 (coprendo cosi l’importo della categoria og1, os28 e os3). E’ possibile parteciparvi dichiarando la volontà di subappaltare interamente al 100 % le lavorazioni delle categorie os3 e os28 (subappalto qualificante)?.
RISPOSTA:
Come da deliberazione del Direttore Generale n.1223 del 19.12.2024, le prestazioni relative alla categoria OS28, OS30 e OS3 possono essere subappaltate in misura non superiore al 30%, in ragione della complessità tecnica delle lavorazioni che richiedono la prestazione prevalente e diretta dell’appaltatore ai fini del complesso impiantistico, la cui qualità risulta determinante per la funzionalità del reparto ed in considerazione dell’esigenza di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro; di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ed un corretto coordinamento della sicurezza sul cantiere in fase di esecuzione. Si rimanda a Sentenza Consiglio di Stato 09/05/2024 n.4161.
DITTA 022
QUESITO:
Si chiede di sapere se è possibile subappaltare il 100% delle lavorazioni rientranti nella categoria OS30, OS28 ed OS3, poiché nel bando viene indicata la possibilità di subappaltare solo il 30%. Il consiglio di stato recita la seguente: nel caso di subappalto di categorie super specialistiche, il tetto massimo del 30% non va considerato, perché esso è connotato da caratteri di astrattezza e genericità, in violazione della direttiva 2014/24/UE. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 689/2022 della sez. Quinta, a seguito del ricorso per l’annullamento dell’aggiudicazione di una gara per l’affidamento dei lavori di completamento e valorizzazione di un Museo.
RISPOSTA:
Come da deliberazione del Direttore Generale n.1223 del 19.12.2024, le prestazioni relative alla categoria OS28, OS30 e OS3 possono essere subappaltate in misura non superiore al 30%, in ragione della complessità tecnica delle lavorazioni che richiedono la prestazione prevalente e diretta dell’appaltatore ai fini del complesso impiantistico, la cui qualità risulta determinante per la funzionalità del reparto ed in considerazione dell’esigenza di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro; di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ed un corretto coordinamento della sicurezza sul cantiere in fase di esecuzione. Si rimanda a Sentenza Consiglio di Stato 09/05/2024 n.4161.
DITTA 023
QUESITO:
Salve si chiede se è possibile, comprendo l’intero appalto con la categoria OG1, subappaltare il 100% delle categorie OS28, OS30 e OS3?
RISPOSTA:
Come da deliberazione del Direttore Generale n.1223 del 19.12.2024, le prestazioni relative alla categoria OS28, OS30 e OS3 possono essere subappaltate in misura non superiore al 30%, in ragione della complessità tecnica delle lavorazioni che richiedono la prestazione prevalente e diretta dell’appaltatore ai fini del complesso impiantistico, la cui qualità risulta determinante per la funzionalità del reparto ed in considerazione dell’esigenza di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro; di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ed un corretto coordinamento della sicurezza sul cantiere in fase di esecuzione. Si rimanda a Sentenza Consiglio di Stato 09/05/2024 n.4161.
DITTA 024
QUESITO:
Buongiorno, Vi chiediamo i codici da utilizzare per il pagamento del bollo con F24, o se possiamo utilizzare la marca da bollo da 16 euro ed inserire il suo numero seriale.
RISPOSTA:
Secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, dell’allegato I.4 al Codice e del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, prot. n.240013/2023, la domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell’Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell’atto a cui si riferisce il pagamento.
DITTA 025
QUESITO:
Con riferimento alla gara relativa ai lavori in oggetto, con la presente segnaliamo che nella sezione “Date” la scadenza riportata è il 06/05/2025 mentre nel bando di gara la scadenza risulta essere il 02/04/2025. Si rimane in attesa di Vs. comunicazioni e si porgono cordiali saluti.
RISPOSTA:
Al fine di poter dare riscontro alle numerose richieste di chiarimenti pervenute, la scadenza per la presentazione delle offerte, fissata per il giorno 02/04/2025, è stata prorogata a giorno 06/05/2025.
DITTA 026
QUESITO:
Buongiorno, con la presente chiediamo se la scadenza della procedura è il 2 Aprile come riporta il bando oppure il 6 Maggio come riporta il portale, in attesa di un vostro riscontro, porgiamo cordiali saluti.
RISPOSTA:
Al fine di poter dare riscontro alle numerose richieste di chiarimenti pervenute, la scadenza per la presentazione delle offerte, fissata per il giorno 02/04/2025, è stata prorogata a giorno 06/05/2025.
DITTA 027
QUESITO:
Salve si chiede chiarimento sulla data scadenza della gara scade il 02/04/2025 alle ore 13.00 oppure il 06/05/2025?
RISPOSTA:
Al fine di poter dare riscontro alle numerose richieste di chiarimenti pervenute, la scadenza per la presentazione delle offerte, fissata per il giorno 02/04/2025, è stata prorogata a giorno 06/05/2025.
DITTA 028
QUESITO:
La scadenza indicata sul bando è il 02 aprile mentre a Portale è indicata una scadenza diversa addirittura a maggio. In assenza di una comunicazione ufficiale qual è la scadenza attendibile?
RISPOSTA:
Al fine di poter dare riscontro alle numerose richieste di chiarimenti pervenute, la scadenza per la presentazione delle offerte, fissata per il giorno 02/04/2025, è stata prorogata a giorno 06/05/2025.
DITTA 029
QUESITO:
Si chiede qual è il termine per il ricevimento delle offerte, dato che nel bando di gara è indicato come termine il 02/04/2025, ma su MEPA è il 06/05/2025. Si rimane in attesa, grazie.
RISPOSTA:
Al fine di poter dare riscontro alle numerose richieste di chiarimenti pervenute, la scadenza per la presentazione delle offerte, fissata per il giorno 02/04/2025, è stata prorogata a giorno 06/05/2025.
DITTA 030
QUESITO:
Avendo già pagato i contributi gara in data 27.03.2025 tramite Bollettino PagoPA ed in data odierna venuta a conoscenza del rinvio della gara fissata per il 02.04.25 con nuovo termine di gara del 06.05.2025 si chiede se è possibile allegare tra la documentazione per la nuova data di espletamento gara il versamento già effettuato.
Saluti.
RISPOSTA:
Si è possibile utilizzare i contributi gara già effettuati.
DITTA 031
QUESITO:
Buongiorno
si chiede con la presente un documento da inviare all’ente assicuratore per giustificare la rettifica dei termini di presentazione delle offerte.
si chiede inoltre se, in caso di polizza già stilata, è necessario rettificare tale data.
in attesa di vostro cortese riscontro porgo i più cordiali saluti
RISPOSTA:
Va bene la polizza già stilata.
DITTA 032
QUESITO:
Spett.le Ente,
Con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:
1) il paragrafo relativo al soccorso istruttorio prevede quanto segue:
– non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa indicazione delle modalità con le quali l’operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al paragrafo 5 del presente disciplinare.
Si chiede cortesemente di specificare a cosa ci si riferisce, in quanto l’Art. 5 del Disciplinare riguarda i requisiti di ordine generale.
2) si chiede se il pagamento dell’imposta di bollo possa essere assolto mediante apposizione della marca da bollo debitamente annullata;
3) si chiede se sia possibile presentare un DGUE aggiornato al D.Lgs 36/2023, in quanto il Dgue formato xml caricato sul portale non consente di inserire il subappalto delle categorie scorporabili (mancano i codici CPV).
Restando in attesa di un riscontro, si porgono distinti saluti
RISPOSTA:
1) l’Art. 5 del disciplinare prescrive i requisiti di partecipazione alla gara, non è sanabile la mancata indicazione delle modalità con cui vuole assicurare tali requisiti.
2) Secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, dell’allegato I.4 al Codice e del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, prot. n.240013/2023, la domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell’Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell’atto a cui si riferisce il pagamento
3) Per la presentazione del DGUE occorre fare riferimento a quello messo a disposizione sulla piattaforma www.acquistinretepa.it.
DITTA 033
QUESITO:
Gent.mi,
si richiede la diponibilità dell’Abaco di porte, infissi e serramenti e di ulteriori specifiche da capitolato speciale d’appalto (CSA)
Ringraziamo
Cordiali saluti
RISPOSTA:
Tutto quanto previsto nel progetto è stato pubblicato.
DITTA 034
QUESITO:
Si chiede se, alla luce della nuova scadenza di presentazione delle offerte della procedura di gara, possa ritenersi corretta la cauzione provissoria emessa con data di presentazione dell’ offerta 02/04/2025; inoltre, si chiede chiarimento in merito al CNEL applicato corretto in quanto nell’ allegato 6 modello dichiarazione manodopera viene indicato come Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro indicato dalla Stazione appaltante il codice alfanumerico attribuito dal CNEL F011 “Lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini”, mentre nel disciplianre è indicato “il contratto collettivo applicato al personale impiegato nel presente appalto è il Contratto Collettivo Nazionale Cod. CNEL F012.
RISPOSTA:
Si la cauzione provvisoria con data di presentazione dell’ offerta 02/04/2025 è da ritenersi corretta.
Il contratto corretto e il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro indicato dalla Stazione appaltante il codice alfanumerico attribuito dal CNEL F011 “Lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini”.
DITTA 035
QUESITO:
BUONGIORNO
CON LA PRESENTE SI PONE IL SEGUENTE QUESITO PER LA PARTECIPAZIONE:
L’IMPRESA E’ IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA DI CATEGORIA OG1 CL III PER UN IMPORTO INCREMENTATO DI UN QUINTO PARI AD €. 1.239,600,00 (COPRENDO COSI L’IMPORTO DELLA CATEGORIA OG1, OS28 E OS3). E’ POSSIBBILE PARTECIPARVI DICHIARANDO LA VOLONTA DI SUBAPPALTARE INTERAMENTE AL 100 % LE LAVORAZIONI DELLE CATEGORIE OS3 E OS28 (SUBAPPALTO QUALIFICANTE)?.
RISPOSTA:
Come da deliberazione del Direttore Generale n.1223 del 19.12.2024, le prestazioni relative alla categoria OS28, OS30 e OS3 possono essere subappaltate in misura non superiore al 30%, in ragione della complessità tecnica delle lavorazioni che richiedono la prestazione prevalente e diretta dell’appaltatore ai fini del complesso impiantistico, la cui qualità risulta determinante per la funzionalità del reparto ed in considerazione dell’esigenza di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro; di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ed un corretto coordinamento della sicurezza sul cantiere in fase di esecuzione. Si rimanda a Sentenza Consiglio di Stato 09/05/2024 n.4161.
DITTA 036
QUESITO:
Buongiorno, essendo la scrivente in possesso della categoria prevalente OG1 classifica V, chiede se è possibile per le categorie scorporabili, dichiarare in sede di gara, il subappalto qualificante al 100%.
Grazie.
Distinti saluti.
RISPOSTA:
Come da deliberazione del Direttore Generale n.1223 del 19.12.2024, le prestazioni relative alla categoria OS28, OS30 e OS3 possono essere subappaltate in misura non superiore al 30%, in ragione della complessità tecnica delle lavorazioni che richiedono la prestazione prevalente e diretta dell’appaltatore ai fini del complesso impiantistico, la cui qualità risulta determinante per la funzionalità del reparto ed in considerazione dell’esigenza di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro; di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ed un corretto coordinamento della sicurezza sul cantiere in fase di esecuzione. Si rimanda a Sentenza Consiglio di Stato 09/05/2024 n.4161.
DITTA 037
QUESITO:
Spett.le Ente,
Con la presente si chiede se sia possibile presentare garanzia provvisoria corredata da appendice per la rettifica delle date.
Restando in attesa di un riscontro, si porgono cordiali saluti
RISPOSTA:
Si è possibile presentare garanzia provvisoria corredata da appendice per la rettifica delle date.
DITTA 038
QUESITO:
Buongiorno, di seguito il quesito esposto: La scrivente impresa in possesso della categoria OG1 classifica III e categoria OS30 classifica II, considerando l’incremento di un quinto (art. 2, comma 2, Allegato II.12, Codice dei Contratti), può partecipare singolarmente alla gara, obbligandosi in sede di offerta a subappaltare il 100% dei lavori appartenenti alla categoria OS28, il 100% dei lavori appartenenti alla categoria OS3 ed il 6% dei lavori appartenenti alla categoria OS30, ai sensi dell’art. 30, comma 1, Allegato II.12, Codice dei Contratti? In attesa di un Vs gentile riscontro, porgiamo Cordiali Saluti
RISPOSTA:
Come da deliberazione del Direttore Generale n.1223 del 19.12.2024, le prestazioni relative alla categoria OS28, OS30 e OS3 possono essere subappaltate in misura non superiore al 30%, in ragione della complessità tecnica delle lavorazioni che richiedono la prestazione prevalente e diretta dell’appaltatore ai fini del complesso impiantistico, la cui qualità risulta determinante per la funzionalità del reparto ed in considerazione dell’esigenza di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro; di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ed un corretto coordinamento della sicurezza sul cantiere in fase di esecuzione. Si rimanda a Sentenza Consiglio di Stato 09/05/2024 n.4161
DITTA 039
QUESITO:
Buongiorno, In riferimento all’imposta di bollo sulla domanda di partecipazione, è possibile produrre marca da bollo debitamente annullata e scansionata con riferimento alla gara in oggetto?
RISPOSTA:
Secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, dell’allegato I.4 al Codice e del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, prot. n.240013/2023, la domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell’Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell’atto a cui si riferisce il pagamento.
DITTA 040
QUESITO:
Buongiorno, essendo la scrivente in possesso della categoria prevalente OG1 classifica V, chiede se è possibile per le categorie scorporabili, dichiarare in sede di gara, il subappalto qualificante al 100%.
Grazie.
Distinti saluti.
RISPOSTA:
Come da deliberazione del Direttore Generale n.1223 del 19.12.2024, le prestazioni relative alla categoria OS28, OS30 e OS3 possono essere subappaltate in misura non superiore al 30%, in ragione della complessità tecnica delle lavorazioni che richiedono la prestazione prevalente e diretta dell’appaltatore ai fini del complesso impiantistico, la cui qualità risulta determinante per la funzionalità del reparto ed in considerazione dell’esigenza di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro; di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ed un corretto coordinamento della sicurezza sul cantiere in fase di esecuzione. Si rimanda a Sentenza Consiglio di Stato 09/05/2024 n.4161.
DITTA 041
QUESITO:
Buongiorno,
dove è possibile prendere visione di tutti i chiarimenti pubblicati?
RISPOSTA:
I chiarimenti pubblicati sono pubblicati sul sito www.aspag.it nella pagina iniziale.
DITTA 042
QUESITO:
PREMETTENDO CHE SIAMO IN POSSESSO DI SOA CON CAT OG1 CL IIIBIS, OG11 CL I E OS28 CLI SI CHIEDE DI CONFERMARE LA POSSIBILITA DI PARTECIPARE IN RTI CON UN’OPERATORE IN POSSESSO DI OG11 CL I
CATEGORIE RICHIESTE IMPORTO ATTESTAZIONE SOA REQUISITI POSSEDUTI E SUBAPP AL 30% REQUISITI MANCANTI OG11 CL I
OG1 CL1 754795,05 III BIS 754795,05 ZERO
OS28 CL I 236234,32 OS28 CL I 236234,32 ZERO
OS30 CL III 657194,77 197158,431 460036,34 160036,34
OS3 CL 1 169980,67 50994,201 118986,47 118986,47
SI CHIEDE DI CONFERMARE CORRETTEZZA DEL POSSESSO DEI REQUISITI COMPUTANDO IL SUBAPPALTO NEI LIMITI DEL 30%
COME PREVISTO DAL BANDO OTTENENDO I DATI DELLA COLONNA ( REQUISITI MANCANTI) , CON LA CATEGORIA OG11 CL 1
RIMARREBBERO DA SODDISFARRE LA CATEGORIA OS 30 PER € 160,036,34 E LA CATEGORIA OS3 PER € 118986,47
QUINDI POTREI PARTECIPARE IN RTI CON UN’OPERATORE IN POSSESSO DELLA SOLA OG 11 CL I
RISPOSTA:
No la sola categoria OG11 Classifica I° non soddisfa i requisiti richiesti
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023, previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse, per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento denominato “Lavori di realizzazione del reparto di Emodialisi e Nefrologia del P.O. San Giovanni di Dio di Agrigento” – CUP: C42C22000770002.http://tinyurl.com/kbu2m55j
QUESITI:
- La Ditta XXX, chiede cortesemte se è possibile subappaltare la cotegoria OS3, considerto ch è sotto il 10%, non posssedendola, ma possedendo la gategoria OG1 class. VII, OS28 II, E OS30 III, ed anche la Cat OG11 in IV, per il principio dell’assorbenza e dichiarando che si subappalterà ad imprese qualificate.Risposta: La teoria dell’assorbenza vuole che, un soggetto qualificato nella categoria OG11 (Impianti Tecnologici), sia anche abilitato ad eseguire le singole lavorazioni speciali in cui questa categoria generale può essere scomposta. Ovvero, un’impresa qualificata nella OG11 può partecipare anche a gare che prevedono la qualificazione in una o più delle categorie impiantistiche (OS3, OS5, OS28, OS30), purché l’importo della classifica posseduta sia sufficiente a coprire la somma degli importi delle categorie di opere specializzate poste a base di gara.La Ditta XXX, in possesso di Attestazione SOA per le cat. OG1 class. 3^ bis e OG11 CLASS. 1^, intende partecipare alla gara in oggetto in RTI con impresa in possesso di attestazione SOA per le Cat. OG1 class. 3^ bis, OG11 class. 1^ e OS28 class. 1^. CHIEDE se è possibile subappaltare (c.d. subappalto qualificante) per INTERO IMPORTO le lavorazioni rientranti nella Cat. OS3 class. 1^ dal momento che le stesse raggiungono una percentuale parti al 9,35% dell’importo dei lavori e pertanto inferiore al 10%.Risposta: La teoria dell’assorbenza vuole che, un soggetto qualificato nella categoria OG11 (Impianti Tecnologici), sia anche abilitato ad eseguire le singole lavorazioni speciali in cui questa categoria generale può essere scomposta. Ovvero, un’impresa qualificata nella OG11 può partecipare anche a gare che prevedono la qualificazione in una o più delle categorie impiantistiche (OS3, OS5, OS28, OS30), purché l’importo della classifica posseduta sia sufficiente a coprire la somma degli importi delle categorie di opere specializzate poste a base di gara. La Ditta XXX, qualificata SOA nelle categorie OG1 classifica III-Bis, OS28 classifica I, OS30 Classifica III, chiede se può essere ammessa a partecipare alla gara, ricorrendo al subappalto qualificante per le lavorazioni rientranti nella categoria OS3 (OS3 100%).La Ditta chiede, inoltre se il punto 1) del paragrafo 5 dell’avviso della suddetta procedura sia condizione imprescindibile per la selezione degli operatori economici, (l’aver eseguito lavori in strutture ospedaliere) in quanto la presente ditta non ha eseguito lavori in strutture ospedaliere nell’ultimo quinquennio e se è possibile essere selezionati secondo il criterio di cui al punto 2) del fatturato globale riferito agli ultimi esercizi finanziari.
Punto 1) Risposta: Fermo restando che, come previsto al paragrafo 9.6 (avvalimento) dell’avviso, ai sensi dell’art. 104 del Codice, per la categoria prevalente OG1 e per le categorie scorporabili OS3 e OS28, anch’esse a qualificazione obbligatoria, è ammesso l’avvalimento, in merito al subappalto si precisa che, secondo quanto riportato al paragrafo 9.5 (subappalto) dell’avviso, lo stesso per le categorie scorporabili (OS28, OS30, OS3) è ammesso nel limite del 30%. Il subappalto per la categoria prevalente OG1 è ammesso nel limite del 50%
Punto 2) Risposta: All’interno del paragrafo 5 l’avviso precisa che “i criteri sopra riportati (lavori eseguiti presso strutture ospedaliere e fatturato globale) non costituiscono requisito di partecipazione, ma rappresentano esclusivamente criteri oggettivi idonei alla formazione della graduatoria dalla quale selezionare i soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata”.
Il fatturato globale dell’operatore economico è riferito agli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la pubblicazione dell’avviso.
La Ditta XXX chiede se la stessa, in possesso della categoria OG1 Classifica IV, possa partecipare da sola subappaltando al 100% ad impresa qualificata le lavorazioni rientranti nelle categorie OS28, OS30 e OS3.Risposta: Fermo restando che, come previsto al paragrafo 9.6 (avvalimento) dell’avviso, ai sensi dell’art. 104 del Codice, per la categoria prevalente OG1 e per le categorie scorporabili OS3 e OS28, anch’esse a qualificazione obbligatoria, è ammesso l’avvalimento, in merito al subappalto si precisa che, secondo quanto riportato al paragrafo 9.5 (subappalto) dell’avviso, lo stesso per le categorie scorporabili (OS28, OS30, OS3) è ammesso nel limite del 30%. Il subappalto per la categoria prevalente OG1 è ammesso nel limite del 50%.
La Ditta XXX chiede in merito alla manifestazione in oggetto specificata si fa presente che la scrivente impresa partecipante in ati copre le categorie OG1, OS28 al 100% per quanto riguarda la categoria OS30 (si intende partecipare, essendo riconducibile alla categoria OG11 posseduta da entrambe le imprese che formano l’ATI in possesso, entrambe della classifica I, ricoprendo l’importo di € 619.000,00 e dichiarando il subappalto del restante importo entro i limiti del 30%) si chiede essendo la CategoriaOS3 pari al 9,35% dell’importo totale dei lavori possa essere subappaltata al 100%?
Risposta: Relativamente alla categoria OS30, per la teoria dell’assorbenza un’impresa qualificata nella OG11 può partecipare anche a gare che prevedono la qualificazione in una o più delle categorie impiantistiche (OS3, OS5, OS28, OS30), purché l’importo della classifica posseduta sia sufficiente a coprire la somma degli importi delle categorie di opere specializzate poste a base di gara. Nel caso specifico, per la restante parte non coperta, è possibile ricorre al subappalto nel limite consentito del 30%. Relativamente alla categoria OS fermo restando che, come previsto al paragrafo 9.6 (avvalimento) dell’avviso, ai sensi dell’art. 104 del Codice, per la categoria prevalente OG1 e per le categorie scorporabili OS3 e OS28, anch’esse a qualificazione obbligatoria, è ammesso l’avvalimento, in merito al subappalto si precisa che, secondo quanto riportato al paragrafo 9.5 (subappalto) dell’avviso, lo stesso per le categorie scorporabili (OS28, OS30, OS3) è ammesso nel limite del 30%. Il subappalto per la categoria prevalente OG1 è ammesso nel limite del 50%.
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- DELIBERA N. 277 DEL 08.02.2024
- DELIB. 1223 del 19.12.2024 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE
- Avviso-di-gara
- 01_Modello_-Domanda_Partecipazione
- 03_-Patto_Integrita
- 04_Dichiarazione-flussi-finanziari
- 05_Informativa-Privacy
- 06_modello_dichiarazione_manodopera_sicurezza
- 07_Request
- 08_DUVRI_Nefrologia_PO_Agrigento
- 10_Codice-comportamento-Asp-Agrigento
- ALLEGATO12-Attestazione-del-rispetto-dei-CAM
- 1_Bando-Nefrologia-Agrigento
- 2_Disciplinare Nefrologia Procedura Aperta
- Avviso-proroga-termini-presentazione-offerte
- VerbGara_08.05.2025
- VerbGara2_14.05.2025
- All.4_Informativa_generale_Trattamento_dati_personali
- Avviso-Manifestazione-di-interesse_Nefrologia
- ALL.1_Schema-istanza-manifestazione_interesse
- ALL.2_Modello-dichiarazione-importo-lavori
- ALL.3_Protocollo-di-legalità
- Avviso Esito di gara_05.06.2025
- Delibera ApprPropAggiud_1129_2025
- DELIB. 1129 del 03.06.2025