AVVISO AGGUDICAZIONE EFFICACE
Si rende noto che la procedura aperta per l’affidamento dei “Lavori di Adeguamento della struttura Ospedaliera San Giovanni di Dio di Agrigento all’aggiornamento della Regola Tecnica di Prevenzione incendi ai sensi del D.M. 19 marzo 2015 – CIG B49CEAA062 – CUP C42C16000150002” – con deliberazione n. 1181 del 10.06.2026, pubblicata all’albo on line dell’ASP di Agrigento in data 15.06.2025, si è proceduto all’aggiudicazione definitiva ed efficace in favore della ditta RTI OCEANIA RESTAURI SRL ELECTRIC SYSTEM SRL. con sede legale in Partinico (Pa) via XXV Aprile n. 62 con il ribasso del 31,8300%.
Ditte partecipanti n. 113.
16.06.2025
AVVISO ESITO DI GARA
Si rende noto che la procedura aperta per l’affidamento dei “Lavori di Adeguamento della struttura Ospedaliera San Giovanni di Dio di Agrigento all’aggiornamento della Regola Tecnica di Prevenzione incendi ai sensi del D.M. 19 marzo 2015 – CIG B49CEAA062 – CUP C42C16000150002” – con deliberazione n. 340 del 20.02.2025 è stata approvato la proposta di aggiudicazione in favore della ditta RTI OCEANIA RESTAURI SRL ELECTRIC SYSTEM SRL. con sede legale in Partinico (Pa) via XXV Aprile n. 62 con il ribasso del 31,8300%.
Ditte partecipanti n. 113.
24.02.2025
Adeguamento della struttura Ospedaliera San Giovanni di Dio di Agrigento all’aggiornamento della Regola Tecnica di Prevenzione incendi ai sensi del D.M. 19 marzo 2015
Si comunica che il numero di gara relativo alla presente procedura aperta è il seguente: GARA N. 4904226.
Per poter accedere alla gara occorre collegarsi al sito: http://www.acquistinretepa.it e seguire il seguente percorso: entrare nella sezione VENDI, Altri bandi e digitare all’interno dei filtri il numero della gara.
Si specifica che per partecipare alla gara non è necessario essere iscritti al MEPA
CHIARIMENTI:
Ditta 001
Con la presente si chiede se è possibile partecipare comprendo l’importo dell’intero appalto per la categoria prevalente OG1 e dichiarare il subappalto al 100% della categoria scorporabile OG11. Grazie
Risposta 001
Come deliberato con deliberazione del D.G. n.1005 del 26/11/2024, questa Amministrazione ha stabilito che la categoria OG11 può essere subappaltata nella misura massima del 30%, al fine di assicurare che la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle lavorazioni previste venga eseguita dall’aggiudicatario, anche in ragione della specificità delle lavorazioni e dei luoghi oggetto dell’appalto. Non è consentita, pertanto, la partecipazione alla gara, subappaltando il 100% della categoria OG11.
Ditta 002
Spett.le Stazione Appaltante,
con la presente per chiedere se è possibile assolvere al pagamento dell’imposta di bollo dal valore di 16 € con l’applicazione della marca debitamente annullata.
In attesa di un vostro gentile riscontro
Cordiali saluti
Risposta 002
Come indicato nel paragrafo 15.1 del Disciplinare di gara, la domanda di partecipazione relativa alla partecipazione ad una procedura aperta deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Trattandosi di procedura telematica, il pagamento dell’imposta di bollo deve essere assolto in via telematica. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 potrà essere effettuato tramite il modello di versamento “F24 – versamenti con elementi identificativi”, ovvero tramite il servizio @e.bollo dell’Agenzia delle Entrate. Ai fini dell’assolvimento del versamento dell’imposta in oggetto, qualora il concorrente utilizzi il pagamento tramite modello F24, occorrerà indicare il codice tributo 1552 e l’anno di riferimento “2025”. Per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell’atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente dovrà allegare la ricevuta del pagamento elettronico effettuato ovvero del bonifico bancario.
Ditta 003
In merito alla compilazione del DGUE, come richiesto dal bando di gara, si è proceduto all’importazione del FILE request presente sul MEPA, dove risultano già compilate tutti dati di riferimento della stazione appaltante, dell’oggetto di gara e del RUP. Procedendo nella compilazione risulta impossibile compilare la Parte IV D relativo al possesso della certificazione di qualità aziendale.
Risposta 003
Per problematiche di tipo tecnico si invitano i partecipanti alla gara a contattare il Gestore del Sistema telematico.
Ditta 004
Spett.le SA
si chiede di sapere se è possibile pagare l’imposta di bollo con la marca da bollo annullata in alternativa al F24?
Qualora non fosse possibile ottemperare con la marca da bollo, vogliate indicarci le istruzioni per compilare F24.
Risposta 004
Come indicato nel paragrafo 15.1 del Disciplinare di gara, la domanda di partecipazione relativa alla partecipazione ad una procedura aperta deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Trattandosi di procedura telematica, il pagamento dell’imposta di bollo deve essere assolto in via telematica. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 potrà essere effettuato tramite il modello di versamento “F24 – versamenti con elementi identificativi”, ovvero tramite il servizio @e.bollo dell’Agenzia delle Entrate. Ai fini dell’assolvimento del versamento dell’imposta in oggetto, qualora il concorrente utilizzi il pagamento tramite modello F24, occorrerà indicare il codice tributo 1552 e l’anno di riferimento “2025”. Per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell’atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente dovrà allegare la ricevuta del pagamento elettronico effettuato ovvero del bonifico bancario.
Ditta 005
Buongiorno. In riferimento ai lavori in oggetto, la scrivente è in possesso di attestazione SOA per la categoria OG1 classifica IV-BIS e per la categoria OG11 classifica II. Si chiede se è possibile partecipare in forma singola, subappaltando la categoria OG11 per la differenza dell’importo da eseguire (€ 1.031.964,40) e l’importo che può eseguire per la classifica posseduta ( € 619.200,00), quindi per € 412.764,40.
In attesa di Vs. riscontro, porgiamo distinti saluti.
Risposta 005
Come deliberato con deliberazione del D.G. n.1005 del 26/11/2024, questa Amministrazione ha stabilito che la categoria OG11 può essere subappaltata nella misura massima del 30%, al fine di assicurare che la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle lavorazioni previste venga eseguita dall’aggiudicatario, anche in ragione della specificità delle lavorazioni e dei luoghi oggetto dell’appalto. Considerato che l’importo di € 412.764,40 supera il 30% della Categoria OG11, non è possibile la partecipazione in forma singola.
Ditta 006
Buongiorno, è possibile partecipare alla gara con la sola categoria OG1 che copre l’intero importo e scorporando al 100% la categoria OG11 (subappalto qualificante). Grazie
Risposta 006
Come deliberato con deliberazione del D.G. n.1005 del 26/11/2024, questa Amministrazione ha stabilito che la categoria OG11 può essere subappaltata nella misura massima del 30%, al fine di assicurare che la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle lavorazioni previste venga eseguita dall’aggiudicatario, anche in ragione della specificità delle lavorazioni e dei luoghi oggetto dell’appalto. Non è consentita, pertanto, la partecipazione alla gara, subappaltando il 100% della categoria OG11.
Ditta 007
Buongiorno, con la presente chiediamo se l’imprese essendo in possesso della categoria prevalente OG1 CLASSIFICA IV e della categoria scorporabile OG11 CLASSIFICA II , puo’ subappaltare la restante parte delle categorie OS7 e OS6 ad impresa qualificata
Cordiali saluti
Risposta 007
Come deliberato con deliberazione del D.G. n.1005 del 26/11/2024, questa Amministrazione ha stabilito che la categoria OG11 può essere subappaltata nella misura massima del 30%, al fine di assicurare che la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle lavorazioni previste venga eseguita dall’aggiudicatario, anche in ragione della specificità delle lavorazioni e dei luoghi oggetto dell’appalto. Non è consentita, pertanto, la partecipazione alla gara, subappaltando le categorie OS7 e OS6.
Ditta 008
La sottoscritta volendo partecipare alla procedura in ATI con altre due imprese, di cui la scrivente in possesso della OG1 III BIS, una mandante in possesso della OG1 III, e un’altra mandante in possesso della OG11 II, OS28 III e OS30 III, pone il seguente quesito:
avendo nella propria compagine associativa la OG11 II, OS28 III e OS30 III è possibile partecipare suddividendo la categoria OG11 III nelle varie sottocategorie impiantistiche (OS28, OS3 e OS30) al fine di poter sfruttare al pieno le capacità della propria SOA per le categorie impiantistiche senza dover aggiungere un’ulteriore associata?
Risposta 008
La partecipazione alla gara non è possibile, se non in presenza di una associata che copra la parte di OG11 mancante.
Il Regolamento D.P.R. n.207/2010 definisce che la categoria “OG11: IMPIANTI TECNOLOGICI – riguarda, nei limiti specificati all’articolo 79, comma 16, la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30.” Per considerare un lavoro in categoria OG11 è necessario che sia congiuntamente composto dalle tre categorie di opere specializzate individuate nella declaratoria e che tali lavorazioni specialistiche raggiungano un’incidenza minima rispetto all’importo complessivo dell’opera.
Il parere n.59 del 22/04/2015 dell’ANAC, inoltre, recita: “Chi possiede la OG11 sa eseguire in modo coordinato e interconnesso le lavorazioni di OS3, OS28 e OS30 e, quindi, a maggior ragione può eseguire le lavorazioni in modo separato e distinto e non coordinato; viceversa, l’impresa qualificata in OS3, OS28 e OS30 non dimostra, sol perché in possesso delle tre qualificazioni, di saper eseguire tali lavorazioni in modo coordinato e interconnesso funzionalmente. In altri termini, OS3 + OS28 + OS30 non è uguale a OG11”.
Pertanto, il possesso da parte della Ditta 008 della qualificazione nelle categorie OS28 III e OS30 III non consente di supplire la carenza del possesso del requisito della categoria generale OG 11, classifica III di qualificazione, così come richiesto dal bando di gara.
Richiesta 009
Con la presente si chiede ai fini della partecipazione della gara di cui in oggetto, se la categoria scorporabile/subappaltabile OG11 può essere data in subappalto alla ditta con la qualificazione obbligatoria nella misura del 100%, essendo la ditta in possesso della categoria prevalente OG1 classifica IV-BIS. Nell’attesa di una Vs. comunicazione si porgono Cordiali saluti.
Risposta 009
Relativamente al quesito si dichiara che il disciplinare di gara che nel richiamare la delibera di autorizzazione a contrarre 1005 del 26/11/2024 prevede per la categoria OG11 il subappalto nei limiti del 30% dell’importo della categoria stessa pertanto non è consentita la partecipazione alla gara subappaltando il 100% della categoria OG11.
Richiesta 010
CON LA PRESENTE SONO A CHIEDERE SE POSSIAMO PARTECIPARE SUBAPPALTANTO LA CATEGORIA OG11 AL 100% AD IMPRESA QUALIFICATA COPRENDO L’INTERO IMPORTO CON LA CATEGORIA PREVALENTE
Risposta 010
Relativamente al quesito si dichiara che il disciplinare di gara che nel richiamare la delibera di autorizzazione a contrarre 1005 del 26/11/2024 prevede per la categoria OG11 il subappalto nei limiti del 30% dell’importo della categoria stessa pertanto non è consentita la partecipazione alla gara subappaltando il 100% della categoria OG11.
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023, previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse, per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento denominato “Adeguamento della struttura Ospedaliera San Giovanni di Dio di Agrigento per l’aggiornamento della Regola Tecnica di Prevenzione incendi ai sensi del D.M. 19 marzo 2015” –
CUP: C42C16000150002.
QUESITI:
- La Ditta richiede lo scorporo degli importi, suddividendo la categoria OG11 nelle sottocategorie (OS.30, OS.28, OS.3).
Risposta: L’avviso prevede, come requisito di partecipazione, il possesso della categoria OG11. Non è previsto lo scorporo.
- La Ditta richiede la possibilità di avvalersi dell’avvalimento per la categoria OG11.
Risposta: Come riportato al punto 9.6 “Avvalimento” dell’Avviso: “Per la categoria dei lavori OG11 NON trova applicazione l’istituto dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 104, comma 11, del d.lgs. 36/2023, che concede alle stazioni appaltanti, per quelle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, la facoltà di prevedere nei documenti di gara l’esecuzione dei lavori direttamente dall’offerente o, nel caso di un’offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento”.
- Con riferimento all’avviso pubblico emarginato in oggetto, si contesta il punto 5, lett. b1 e b2 “Modalità di Selezione delle Candidature”, per i seguenti motivi:
L’avviso de quo contiene la richiesta del possesso di requisiti e condizioni aggiuntive illegittime e particolarmente onerose per gli O.E. concorrenti. Nella fattispecie, con l’avviso in oggetto, oltre al possesso dell’attestato SOA, si richiede, ai concorrenti, l’esecuzione di lavori negli ultimi cinque anni di maggiore importo a quello previsto in appalto attinenti ai lavori oggetto dell’avviso. Tale richiesta, non è supportata da una particolare tipologia di appalto ed è inserita al solo fine di ridurre il numero di candidati alla partecipazione alla procedura di gara, essendo in totale dissonanza rispetto alle previsioni della lex specialis.[…]
Per gli appalti di importo superiore a € 150.000 l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma dell’allegato II.12 del Codice costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici.
Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione di qualificazioni con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dalla legge. L’appalto in questione non presenta particolarità e peculiarità dell’intervento, rientranti tra quelli di cui all’art. 100 c. 2 del D.Lgs 36/2023 e la richiesta della stazione appaltante di ulteriori requisiti, oltre al possesso della soa, è rivolta esclusivamente ad una palese riduzione del numero di partecipanti.[…]
Risposta: L’avviso è stato emanato nella piena legalità, trasparenza e nel pieno rispetto della normativa vigente in merito ad appalti pubblici.
I requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura negoziata di cui all’oggetto sono esclusivamente quelli indicati all’interno del punto 3 dell’avviso “Requisiti ai fini della partecipazione”, che rimandano ai requisiti di ordine speciale riportati nell’art.100 del d.lgs. 36/2023, per i quali si richiede, specificatamente ai requisiti minimi di capacità economica- finanziaria e tecnico-organizzativa, che l’operatore economico possieda l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l’esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle categorie e nelle classifiche adeguate nelle seguenti lavorazioni:
- categoria prevalente «OG 1» –Edifici civili e industriali- nella Classifica IV, il cui importo ammonta a € 1.715.575,97 a qualificazione obbligatoria;
- categoria scorporabile «OG11» –Impianti tecnologici- nella Classifica III, il cui importo ammonta a € 1.031.964,40, a qualificazione obbligatoria.
L’avviso recita ancora: “qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano in numero pari o inferiore a 15 (quindici), la Stazione Appaltante procederà all’invito di tutti i candidati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 50 comma 1, lett. d) del Codice, fatta salva l’applicazione del principio di rotazione di cui all’articolo 49 del Codice dei Contratti ed il soddisfacimento dei requisiti previsti dal presente avviso.”
“Esclusivamente nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano in numero superiore a 15 (quindici), la Stazione Appaltante procederà a selezionare gli operatori economici da invitare sulla base dei seguenti criteri oggettivi, in coerenza con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, fatta salva l’applicazione del principio di rotazione di cui all’articolo 49 del Codice dei Contratti”:
- Maggior importo complessivo dei lavori eseguiti dall’operatore economico negli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione dell’avviso, attinenti ai lavori oggetto del presente avviso, nello specifico all’esecuzione di opere edili ed impiantistiche sia per la realizzazione di impianti antincendio in edifici pubblici di nuova costruzione sia per l’adeguamento di edifici pubblici alla normativa antincendio, da attestare, al momento della presentazione della manifestazione di interesse, attraverso la compilazione dell’Allegato n.2 “Modello dichiarazione lavori eseguiti”.
- In subordine, nell’ipotesi in cui gli operatori economici che manifestano l’intenzione di partecipare alla successiva procedura negoziata e che sono in possesso di esperienza documentata in lavori attinenti quelli oggetto dell’Avviso, così come individuati con il criterio sopra richiamato, siano inferiori a quindici, si procederà a selezionare gli ulteriori concorrenti, fino al raggiungimento dei n. 15 (quindici) operatori da invitare, secondo l’ulteriore criterio a seguire: Fatturato globale dell’operatore economico, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili antecedenti la pubblicazione dell’avviso.
Ci sembra, pertanto, estremamente chiaro come i criteri di selezione sopra riportati non costituiscano requisito di partecipazione, ma rappresentino esclusivamente criteri oggettivi idonei alla formazione della graduatoria, dalla quale selezionare i soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata.
- In riferimento alla manifestazione di interesse per l’esecuzione delle opere di cui in oggetto, con la presente si richiedono, cortesemente, i seguenti chiarimenti:
- Per la categoria prevalente richiesta in appalto *OG1*, classifica *IV*, per l’importo di Euro 1.715.575,97, è consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento?
- per la categoria scorporabile richiesta in appalto *OG11*, classifica *III*, per l’importo di Euro 1.031.964,40, è consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento od il 100% del subappalto?
- nel caso di avvalimento consentito, non avendo la scrivente Impresa, ovviamente, adeguata classifica di importo nella categoria OG1/OG11 e di conseguenza lavori eseguiti attinenti alle opere oggetto dell’avviso, cosa dovrà indicare nel “modello dichiarazione lavori eseguiti”? [eventuale caso di manifestazioni di interesse superiore a 15].
Risposta: Come riportato al punto 9.6 “Avvalimento” dell’Avviso: “Ai sensi dell’art. 104 del Codice, per la categoria prevalente OG1 è ammesso l’avvalimento.
Per la categoria dei lavori OG11 NON trova applicazione l’istituto dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 104, comma 11, del d.lgs. 36/2023, che concede alle stazioni appaltanti, per quelle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, la facoltà di prevedere nei documenti di gara l’esecuzione dei lavori direttamente dall’offerente o, nel caso di un’offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento”.
All’interno del “Modello dichiarazione lavori eseguiti”, come riportato al punto 5–b)1 dell’avviso si dovrà indicare l’“importo complessivo dei lavori eseguiti dall’operatore economico negli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione dell’avviso, attinenti ai lavori oggetto del presente avviso, nello specifico all’esecuzione di opere edili ed impiantistiche sia per la realizzazione di impianti antincendio in edifici pubblici di nuova costruzione sia per l’adeguamento di edifici pubblici alla normativa antincendio”.
Attached Files:
- DELIBIBERA N. 262 DEL 06.02.2024
- DELIB. 1005 del 26.11.2024
- 1_Bando-Antincendio-Agrigento
- 2_Disciplinare-antincendio-Procedura-Aperta
- DOCUMENTI-DI-GARA
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- 03_-Patto_Integrita
- 04_Dichiarazione-flussi-finanziari
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- 07_DUVRI-Antincendio-PO_AG
- Avviso-esito
- Del.340_ApprovPropAggiudicazione
- All.4_Informativa_generale_Trattamento_dati_personali
- Avviso_Manifestazione_Interesse_Gara_Antincendio_ASP_AG
- FAQ_07.06.2024
- ALL.3_Protocollo-di-legalità (1)
- ALL.2_Modello-dichiarazione-importo-lavori (1)
- ALL.1_Schema-istanza-manifestazione_interesse (1)
- Delibera 1181_AggEfficace
- Verbale di gara 24.07.2023
- Verbale di gara_n.1
- DELIB. 1181 del 10.06.2025